REGOLAMENTO COMUNALE PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 30 . 11. 2023)

https://www.comune.montagnana.pd.it/Comefareper?ID=100486 

Misura dell’imposta.
L’imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nel corso dell’anno solare.
Quota imposta: 1,50€ / giorno / persona (per un massimo di 5 giorni consecutivi).
Soggetto passivo dell’imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive. Tale soggetto corrisponde l’imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale, in qualità di responsabile del pagamento dell’imposta, rilascia quietanza delle somme incassate al suddetto soggetto
 

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

a. i residenti nel Comune di Montagnana;

b. i minori entro il quattordicesimo anno di età;

c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a

gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni

autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;

d. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in

regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L’esenzione è

subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita

certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo

di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì

dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni,

che “il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei

confronti del soggetto degente”;

e. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali

quali portatori di handicap e beneficiari dell’indennità di accompagnamento e/o un loro

accompagnatore;

 

f. gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

g. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da

autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza

conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso

umanitario;

h. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

i. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività

lavorativa. L’esenzione non si applica all’eventuale nucleo familiare.

j. i visitatori in viaggio per motivi concorsuali

 

2. Le esenzioni di cui al punto d) sono subordinate alla presentazione, da parte dell’interessato, al

gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita certificazione della

struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di

riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

 

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno:

a) i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni aziendali;

b) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;

c) gli sportivi di età inferiore a 18 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a

iniziative e tornei organizzati sul territorio comunale;

3. La riduzione di cui al precedente comma 1, sarà applicata, per i soggetti di cui alla lettera a),

previa presentazione da parte della struttura ricettiva della/e convenzione/i regolarmente

sottoscritte. La comunicazione dovrà avvenire inderogabilmente entro il 30 aprile dell’anno in

cui si chiede la riduzione.

4. Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, la stessa riduzione potrà essere

chiesta previa attestazione del Dirigente Scolastico per quelli di cui alla lettera b), e della

Federazione Sportiva di appartenenza, per quelli di cui alla lettera c). Le attestazioni dovranno

essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art. 7.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.